Descrizione
CYBERBULLISMO
Si definisce cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Legge 71-2017).
Il cyberbullismo, come il bullismo, è un fenomeno allarmante entrato nella nostra quotidianità che viola i principi fondamentali della Costituzione italiana; essendo un reato, qualsiasi atto degli studenti riconducibile al cyberbullismo verrà denunciato alle autorità competenti.
Rientrano nel cyberbullismo:
• flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
• harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
• cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
• denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
• outing estorto: registrazione delle confidenze (raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia) e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
•impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
• esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online;
• sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
L’Istituto riconosce il suo ruolo chiave nella sensibilizzazione e prevenzione al cyberbullismo e si impegna ad agire per contrastare la diffusione del fenomeno. Per lavorare in questa direzione sono nominati annualmente dei referenti e la scuola si è dotata di una e-Policy (consultabile sul sito), un documento programmatico che serve a promuovere un uso positivo delle nuove tecnologie al fine di riconoscere, prevenire e rispondere a possibili situazioni problematiche.
Le sanzioni disciplinari della scuola devono apparire come le conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo e il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione e al recupero dello studente, aiutato nel comprendere la gravità e le conseguenze dei suoi gesti nei confronti della vittima e guidato nella riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.
Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo, ne consegue l’informazione immediata ai referenti e al Dirigente Scolastico. L’intervento della scuola segue lo schema qui riportato.
Azioni |
Persone coinvolte |
Attività |
Analisi e valutazione dei fatti accaduti |
Docente coordinatore di classe Referenti cyberbullismo |
Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni ricevute. |
Interventi educativi |
Dirigente scolastico Referenti cyberbullismo Professori Genitori Psicologi Polizia postale |
Momento di incontro con gli alunni coinvolti. Discussione in classe di quanto avvenuto. Informare e coinvolgere i genitori. Responsabilizzare gli alunni coinvolti. Ristabilire regole di comportamento in classe. |
Interventi disciplinari |
Dirigente Consiglio di classe/interclasse Referenti cyberbullismo |
Invio di una lettera disciplinare ai genitori. Stesura di una lettera di scuse da parte del bullo. Scuse in un incontro con la vittima. Lavoro di riflessione sul bullismo/cyberbullismo. Compiti di assistenza e riordino a scuola. Eventuale avvio della procedura giudiziaria. |